modifiche statutarie di fondazione con D.P.R. 10.02.2000,
n. 361
art. 2, c. 3, D.P.R.
10.02.2000, n. 361
Regolamento di semplificazione del procedimento di
concessione della nuova personalità giuridica.
art. 10, c. 3, D.P.R.
10.02.2000, n. 361
In tema
di pratiche pendenti.
Not. Edoardo Bernini
Sulla
base dei citati articoli è opportuno che in sede di costituzione della
fondazione si contempli la prevedibilità o meno (e dei relativi limiti e
modalità) di modificazioni dello statuto/atto costitutivo.
Ad esempio, prevedendo la modificabilità, entro determinati precisi limiti, con
deliberazione a maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione (contra,
vedi lo Studio CNN n. 3367, est. Ruotolo, 02.05.2001).
D’altronde, esiste una serie di dati sistematici circa poteri per la fondazione
e/o il fondatore parimenti penetranti (vedi artt. 27-28, c.c.) e certamente
ammessi, che fungono da limite dell'ingerenza governativa
Cfr.
Torio "Le Fondazioni" collana Il diritto privato, diretta da P.
Cendon, Ed. Giuffré 1997, pagg. 220 e segg.); e il parere del Consiglio
di Stato (n. 123/1996) sulla modificabilità della Fondazione Spadolini, in Nuova
Antologia.